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L’INDENNITÀ DI PREAVVISO: NOVITA’ DALL’ULTIMO CCNL

23 Aprile 2026

In un periodo privo di interventi normativi di particolare impatto sulla gestione del personale, emerge tuttavia un tema tecnico ma estremamente delicato per gli enti locali: la disciplina del periodo di preavviso come aggiornata dall’ultimo CCNL.

L’istituto, regolato dagli articoli 2118 e 2119 del codice civile, continua a rappresentare un passaggio fondamentale nella cessazione del rapporto di lavoro, sia in caso di licenziamento sia in caso di dimissioni. Ma è soprattutto la contrattazione collettiva del comparto Funzioni locali a definirne gli aspetti operativi.

Il rinnovo contrattuale del 23 febbraio 2026 ha infatti inciso su elementi tutt’altro che marginali. In particolare, l’articolo 39 del nuovo CCNL modifica la decorrenza del preavviso, stabilendo che esso parta dal giorno successivo alla comunicazione del recesso, superando il precedente meccanismo ancorato al primo o al sedicesimo giorno del mese. 

Una novità che ha conseguenze operative rilevanti: semplifica il calcolo dei termini, ma impone maggiore attenzione nella gestione delle comunicazioni e nella protocollazione degli atti.

Non solo. Il nuovo assetto contrattuale sembra consolidare l’orientamento verso la natura obbligatoria del preavviso: ciò significa che il pagamento dell’indennità sostitutiva può determinare l’immediata cessazione del rapporto, senza necessità di attendere la scadenza del periodo.

Restano tuttavia alcuni punti sensibili per gli enti: la gestione delle ferie durante il preavviso (oggi espressamente ammesse), la sospensione del termine in caso di malattia o infortunio e la necessità della forma scritta per eventuali rinunce.

In assenza di grandi riforme, dunque, sono proprio questi dettagli applicativi a richiedere oggi la massima attenzione operativa da parte delle amministrazioni.

Sul Blog di Pi.Co. è stato pubblicato un approfondimento in materia mentre sul Forum di Pi.Co. è stata aperta una discussione.

Redattore: Redazione UPI